Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piergiorgio Tavelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of specific intent regarding a crime under Article 646 of the Penal Code but failed to provide new arguments. The court ruled that the appeal merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal without offering a substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing new specific grounds of criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVELLI PIERGIORGIO nato a ROMA il 12/12/1972 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piergiorgio Tavelli, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza del dolo specifico, oltre a richiedere una inammissibile rivalutazione delle fonti di prova, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/01