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Ordinanza — n. 7108/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and valid prior complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Ambrosino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground of appeal failed because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. Additionally, the defense's claim of inadmissibility due to a missing complaint was rejected because a valid complaint from 2019 was present in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific but merely apparent repetitions of previously rejected arguments, and a valid prior complaint renders a claim of inadmissibility based on lack of complaint unfounded.

Parole chiave

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lack of specific argumentation repetition of rejected grounds valid prior complaint inadmissibility of appeal procedural costs and fine partecipazione al reato truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Raffaele Annbrosino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Raffaele Annbrosino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 del 30/5/2024 n. 25411
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 22/02/1970 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffaele Annbrosino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che la messa a disposizione del proprio conto corrente sul quale è confluita la somma sottratta, è elemento dimostrativo della partecipazione e dell'accordo preventivo dell'imputato alla realizzazione del reato) (Sez. 2 del 30/5/2024 n. 25411, n.m.); considerato che4ccezione di improcedibilità per mancanza di querela di cui alla memoria difensiva del 30/12/2025, è manifestamente infondata essendo presente in atti valida querela del 25/11/2019; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il