Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual qualification instead of statutory law violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the challenge to the first-instance judgment. The appellant attempted to contest the factual qualification of the crime under Article 444 of the Penal Code, arguing it violated specific privilege terms. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure restricts appeals to clear violations of law, excluding challenges to factual assessments that require new evidence verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible when they challenge the factual qualification of the crime rather than a specific statutory violation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHALI AYOUB (CUI 03LDFFG) nato il 16/06/1994 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ---7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Rahali Ayoub avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, interposto avverso sentenza applicativa della pena ex art. 444 cpp, propone censure non consentite atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate tra le quali solo apparentemente può annoverarsi quella prospettata nel caso che pone il tema della qualificazione del fatto, nei termini di cui all'art.73 comma 5 piuttosto che in quelli di cui all'art 73 comma 4 TUS privilegiati dal patto, senza neppure ancorare la relativa rivendicazione a possibili emergenze, immediatamente cristallizzate dall'imputazione, confermative del relativo assunto ma per forza di cose rimandando a verifiche e approfondimenti in fatto, essenzialmente legate alle modalità della condotta contestata, all'evidenza incompatibili con il rimedio attivato nella data situazione processuale che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.