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Ordinanza — n. 7035/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely because appeal was filed after the 45-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7035/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed untimely. The appellant submitted the appeal on April 22, 2025, which exceeded the mandatory 45-day deadline established by law following the November 2024 first-instance judgment. The court ruled that the appeal was time-barred de plano, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of whether the initial appeal period was strictly observed.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely appeal statutory deadline Court of Cassation procedural inadmissibility time bar deposito tardivo termine di comunicazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 585 comma 1 bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GASPERIS ANDREA nato a ROMA il 03/08/1972 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea De Gasperis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché intempestivo; ritenuto in particolare che il deposito dell'impugnazione è intervenuto il 22 aprile 2025 allorquando era già perento il termine di 45 giorni previsto ex lege, considerata la data della decisione ( 12 novembre 2024), il termine fissato per il deposito dei motivi della decisione (90 giorni), puntualmente osservato, e anche a voler computare l'ulteriore termine aggiuntivo di cui all'art 585 comma 1 bis cpp rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.