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Ordinanza — n. 7034/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as personally filed by defendant, violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7034/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a qualified lawyer. The court noted that under the Criminal Procedure Code, new documents must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the appeal was dismissed without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be submitted by a registered defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense representation personal filing by defendant Criminal Procedure Code registered defense attorney allegazioni insufficientemente motivate atto privo di sottoscrizione perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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SU n. 8914 del 21 dicembre 2017
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AARCH AYOUB nato il 20/03/1996 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 o letto il ricorso proposto da Aarch Ayoub avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.