Italian Supreme Court dismisses appeal as personally filed by defendant, violating mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a qualified lawyer. The court noted that under the Criminal Procedure Code, new documents must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the appeal was dismissed without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be submitted by a registered defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AARCH AYOUB nato il 20/03/1996 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 o letto il ricorso proposto da Aarch Ayoub avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.