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Ordinanza — n. 7033/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific challenges to the recidivism justification assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was generic and lacked specificity regarding the recidivism justification. The appellant challenged the lower court's finding on constitutive justifications without providing concrete arguments, while the defense had presented a well-reasoned case supported by a detailed examination of their submissions. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment on this point was not subject to review and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A generic and non-specific challenge to the assessment of constitutive justifications for recidivism renders an appeal inadmissible when the first-instance judgment is adequately reasoned and based on a proper examination of the defense's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal recidivism justification generic censure non-specific attack Art. 616 cod. proc. pen. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GENNARO MARIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Di Gennaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di impugnazione, dirette a contestare, in termini generici e aspecifici, il giudizio speso con riguardo alla ritenuta sussistenza dei costituti giustificativi della recidiva che invece risulta argomentato in termini adeguati, non illogici e in esito ad un puntuale esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.