Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by both legal representatives inadmissible. The first appeal failed because it raised a generic lack of reasoning without specific references to the omitted grounds of appeal, while the second appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds regarding the omitted points of appeal or if it reiterates arguments already decisively rejected by the court of first instance.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINOIA PASQUALE nato a CERIGNOLA il 12/12/1967 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letti i ricorsi proposti nell'interesse di Pasquale Di,,Noia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambe le impugnazioni si sono rilevate inammissibili atteso che quelle proposta dall'avvocato Merlicco si lega ad un asserito difetto di motivazione solo genericamente prospettato senza alcun riferimento puntuale ai motivo di appello pretermessi dalla decisione gravata mentre quello interposto con la difesa dell'avvocato Pace replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta insussistenza della casa di giustificazione di cui all' art. 54 cp e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, stesso codice e con riguardo alla ritenuta conferma dei pressuposti costitutivi dell'aggravante della minorata difesa; rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.