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Ordinanza — n. 7030/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the court already adequately addressed the defendant's arguments on drug possession liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7030/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for joint possession of hashish and cocaine, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these defenses with legally sound reasoning. The court found the arguments repetitive, lacking new evidence, and inconsistent with the established facts regarding the distribution of the drugs among the three accused.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground of complaint reiterates issues already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments and logical coherence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds of complaint drug possession liability joint criminal enterprise procedural economy principle imputazione per reati di stupefacenti concorso materiale di reati dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSANNO VINCENZO VALENTINO nato a CORATO il 10/02/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Cusant• avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, diretto a censurare, sotto diversi versanti, il giudizio di responsabilità del ricorrente quanto alla contestata detenzione, in concorso, di sostanza stupefacente di varia tipologia ( hashish e cocaina) ribadisce profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguado alla comune riferibilità della sostanza ai tre imputati (e in coerenza, al ruolo ascritto nella vicenda al ricorrente, all'evidenza estrano all'ipotizzata e mai argomentata connivenza non punibile), nonché alla destinazione illecita della sostanza detenuta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.