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Ordinanza — n. 7029/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as filed outside the statutory time limit for procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on December 2, 2024, exceeding the November 18, 2024, deadline. The appellant argued for an extension, but the court calculated the period based on the 90-day rule for the appeal's motivation and the additional time under Article 585, Paragraph 1-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal inammissibile de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be lodged within the strict statutory period calculated from the service of the judgment, and failure to comply results in immediate inadmissibility without substantive review.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory time limit criminal appeal de plano declaration court costs and fine tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE PIETRO nato a BARI il 01/01/1956 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori termine; ritenuto in particolare che l'impugnazione, depositata il 2/12/24 andava proposta al piu tardi entro il 18 novembre 2024, considerati 45 giorni dalla scadenza del termine decorrente da quello di previsto deposito (90 giorni) della motivazione della sentenza impugnata (19/9/24, nel caso puntualmente rispettato), e ciò computando anche l'ulteriore periodo di cui all'ad 585 comma 1 bis cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'ad. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'ad. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.