Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding settlement agreement formation and prosecutor consent under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a settlement judgment outside the permitted grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing defects in the formation of will, the prosecutor's consent, and the judge's reasoning, while also contesting a penalty substitution that the appellant had previously waived. The court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent, prosecutorial agreement, and divergent content or illegal penalties are admissible, excluding challenges to the specific penalty substitution already waived by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a second-instance settlement judgment is admissible only if it concerns the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, the divergent content of the ruling, or an illegal penalty application, excluding challenges to penalty substitutions previously waived by the appellant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPAGALLO VITO LEONARDO nato a MONZA il 03/02/1972 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Leonardo Pappagallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale e che sotto quest'ultimo versante, non può considerarsi tale quella irrogata senza applicare all'imputato una pena sostitutiva, rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente ebbe espressamente a rinunziare una volta rimodulato l'originario accordo proposto alla Core del merito, per l'appunto escludendo tale possibile sostituzione ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.