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Ordinanza — n. 7024/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7024/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Marco Bianchi inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Genoa. The lower court had correctly assessed the facts regarding the defendant's resistance under Article 337 of the Penal Code and the denial of generic recognition. Consequently, the appeal was rejected as it lacked novelty and legal merit in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if their grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided resistance criminal offense final instance review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MARCO nato a VIAREGGIO il 08/07/1982 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Bianchi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai costituti anche soggettivi della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, sia con riguardo al negato riconoscimento delle generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.