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Ordinanza — n. 7023/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defense waived liability claims, leaving only sentencing arguments which precludes new motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the appellant contested the lack of specific reasoning regarding Article 73, Paragraph 5, the defense had previously waived liability claims at the appellate hearing. Consequently, the court ruled that the appellant could no longer raise the alleged defect in motivation concerning the contested conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; When a defense counsel waives specific grounds of appeal, such as liability, the subsequent inability to contest the court's reasoning on those waived points precludes the admissibility of a new appeal based on that same defect.

Parole chiave

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waiver of liability claims inadmissibility of appeal defect of motivation procedural waiver Criminal Procedure Code appellate waiver irremediable waiver difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO SALVATORE nato a TRINITAPOLI il 15/07/1960 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; I letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Garofalo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso si contesta la motivazione adottata nel ritenere non configurabile, nel caso, il comma 5 dell'art 73 rispetto alle condotte in contestazione senza considerare , tuttavia, che nel caso il difensore del ricorrente ebbe a rinunziare ai motivi di appello sulla responsabilità ( alla udienza del 24 dicembre 2024, come indicato al punto 3 della narrativa in fatto della sentenza impugnata), limitando il devoluto ai soli temi riguardanti al pena da irrogare, il che preclude oggi, irrimediabilmente, di addurre il difetto di motivazione prospettato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.