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Ordinanza — n. 7022/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the claimed sentencing discrepancy does not violate specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7022/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. Ernesto Cirillo challenged a sentence for sentencing disproportionality, arguing a discrepancy between his plea agreement and the final judgment. The Court ruled that such a claim does not fall within the exhaustive list of admissible grounds for appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the alleged ground is a mere discrepancy between the plea agreement and the sentence, as this does not constitute a violation of law under the statutory exceptions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing disproportionality plea agreement discrepancy Article 448 c.p.p. de plano inadmissibility proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, rilevata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, rilevata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO ERNESTO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/05/2001 avverso la sentenza del 07/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ernesto Cirillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, rilevata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.