Ordinanza — n. 7019/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG FATOU nato a DAKAR( SENEGAL) il 30/08/1996 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Niang Fatou avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al cntegno oppositivo correttamente posto a fondamento della resistenza, al ritenuto concorso ascritto alla ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo b), al disvalore oggettivo assegnato alla condotta di resistenza, ritenuto coerentemente incompatibile con la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7019/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG FATOU nato a DAKAR( SENEGAL) il 30/08/1996 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Niang Fatou avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al cntegno oppositivo correttamente posto a fondamento della resistenza, al ritenuto concorso ascritto alla ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo b), al disvalore oggettivo assegnato alla condotta di resistenza, ritenuto coerentemente incompatibile con la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.