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Ordinanza — n. 7015/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing and misapplication of Article 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7015/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Canalos Victore Abel inadmissible de plano. The court ruled that the appeal was filed late, missing the strict deadline of May 20, 2025, and fundamentally misapplied Article 129 of the Criminal Procedure Code by requesting a specific ruling while only raising penalty issues. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible de plano, and a request for a specific ruling under Article 129 is incompatible with an appeal limited to penalty questions.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing deadline de plano rejection Article 129 CPP penalty issues only disdetta in tempo inopportuno istanza di ricusazione tardiva disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALOS VICTORE ABEL ( CUI 06ZT67U ) nato il 28/01/1992 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Canalos Victore Abel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che ne inficiavano, in radice, il portato ( perché apoditticamente si rivendicava una pronunzia ex art 129 cpp a fronte di un appello che poneva questioni solo in punto di pena), è stato, con valutazione assorbente, depositato tardivamente ( il 13 giugno 2025 a fronte di un termine perento già in data 20 maggio 2025); che alla dichiarazione di inammissibilità, decretata de plano, segue l'applicazione delle pronunce di cui all'art 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.