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Ordinanza — n. 7014/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7014/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7014/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACI SANDRO nato a LECCE il 25/03/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Colaci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che pregiudizialmente ne inficiavano, in radice, il portato, è. anche pervenuta una rituale e assorbente rinunzia all'impugnazione che, tuttavia, lascia inalterata l'applicazione nei suoi confronti delle pronunce di cui all'ad 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7014/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.

Parole chiave

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rinuncia al reddito rinuncia all'eredità conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACI SANDRO nato a LECCE il 25/03/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Colaci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che pregiudizialmente ne inficiavano, in radice, il portato, è. anche pervenuta una rituale e assorbente rinunzia all'impugnazione che, tuttavia, lascia inalterata l'applicazione nei suoi confronti delle pronunce di cui all'ad 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.