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Ordinanza — n. 7011/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of argumentation regarding facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7011/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Shala Ragab inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal concerned alleged inadequacy in the qualification of facts and sentencing, which the court found to be overly generic and lacking specificity regarding the issues of liability for injuries and resistance that were not part of the appellate review. Consequently, the court determined the lower court's reasoning was sufficient and non-illogical, rendering the judgment unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised is a generic and specific lack of argumentation regarding the qualification of facts and sentencing, as it fails to address the specific issues of liability and resistance excluded from the appellate scope.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic lack of argumentation specificity of grounds qualification of facts sentencing review scope appellate jurisdiction limits court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHALA RAGAB nato il 11/01/1995 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ---( letto il ricorso proposto nell'interesse di Shala Ragab avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, riguardante una asserita inadeguatezza argomentativa delle scelte adottate in punto di qualificazione del fatto e commisurazione della pena, vizio prospettato in termini di assoluta genericità e aspecificità rispetto al tenore della decisione gravata, che non affronta i temi riguardanti la responsabilità dell'imputato per le lesioni e la resistenza allo stesso ascritti perché rimasti estranei al devoluto in appello (si che non può soffrire di alcun vizio di motivazione quanto alla corretta configurazione dei fatti a giudizio, comunque estranea a vizi rilevabili d'ufficio da questa Corte) e che con riferimento alla determinazione del trattamento punitivo appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.