Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special bar counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a qualified special bar counsel. The defendant argued for the right to file directly, but the court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals must be signed by registered special bar counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without formalities under Article 591, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by special bar counsel; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLAH YOUSSEF nato il 17/12/1996 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --/ letto il ricorso proposto da Fellah Youssef avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.