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Ordinanza — n. 7008/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as conviction for recidivism was based on sufficient and non-illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lawal Kolynton Saheed inadmissible, ruling that the contested judgment regarding recidivism was substantively sound. Although the appellant argued against the conviction, the court found the lower court's reasoning sufficient, logical, and properly addressing the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if it contests a judgment confirming recidivism solely because the conviction is based on sufficient, non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism conviction sufficient reasoning standard Corte di Cassazione procedural costs award motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 616-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAWAL KOLYNTON SAHEED nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ---( letto il ricorso proposto nell'interesse di Lawal Kolynton Saheed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta unicamente il giudizio reso nel confermare la recidiva benché la sentenza impugnata, estranea ad erronee applicazioni del dati normativo di riferimento, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.