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Ordinanza — n. 7007/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits issues and lacking new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7007/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first three grounds merely reproduced arguments already examined by the lower courts. The defense argued for alternative interpretations of facts regarding cocaine transfers and a satellite offense, but the court found these arguments legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grounds already decided by the court of first instance or appeal without presenting new legal arguments or manifestly erroneous interpretations of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds merits review Cassation procedure legal interpretation adeguamento della pena sanzioni penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO FRANCO nato a MAZZARINO il 06/09/1974 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Ferro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi tre motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risultare fondati ( il primo e il terzo) su una lettura alternativa delle emergenze acquisite non tale da rendere manifestamente illogica quella privilegiata in sentenza quanto alla valutazione degli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato per le due cessioni di cocaina contestate ai capi 2 e 5 della rubrica, rese senza incorrere in alcun travisamento, sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e ciò anche in relazione alla qualificazione ascritta al capo 5, ritenuto non compatibile con l'ipotesi tenue rivendicata dalla difesa, mentre, con riguardo alla pena apportata in continuazione per il reato satellite ( 1 mese e 300 euro in aumento), l'assoluta modestia dell'incremento adottato consente certamente di ritenere adeguatamente supportata la scelta adottata facendo leva sul complessivo disvalore del fatto per come emergente dal tenore della decisione adottata, vista nella sua globalità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.