Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic contestation of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Vaca Velez and LLongo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that LLongo's appeal contested criminal liability in definitive terms without raising this issue in the second instance, while Vaca Velez's appeal lacked specificity regarding the elements of the crime and failed to identify decisive evidence. Consequently, the court rejected the generic challenges to the sentencing and the denial of mitigating circumstances as unsupported by the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals must be specific and timely: generic contests of sentencing or failure to raise liability issues in second instance render them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VACA VELEZ RONALD MANUEL nato il 01/02/1999 LLONGO LLONGO MARIO GABRIELE nato a GENOVA il 31/07/2001 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di Vaca Velez RonaManuel e LLONGO LLONGO Mario Gabriele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perchè nell'interesse di LLONGO LLONGO si contesta il giudizio di responsabilità, peraltro in termini apodittici, senza che analogo tema era stato prospettato in appello ( con il quale si rivendicava l'applicazione dell'art. 131 bis cp e si contestava il trattamento sanzionatorio) e nell'interesse di Vaca Valez analogo rilievo viene prospettato in terrnimi di marcata aspecificità rispetto alle valutazioni spese con riguardo alla accertata sussistenza dei costituti fondanti il reato allo stesso contestato ex art. 391 ter cpm rimarcando, peraltro, l'asserita mancata acquisizione di una prova decisiva non indicata con puntualità e neppure sollecitata con l'appello mentre entrambi i ricorsi, sempre genericamente, contestano la valutazione spesa in punto di pena applicata e di mancato riconoscimento delle generiche nella loro massima estensione quando anche sul punto la decisione gravata appare fondata da un argomentare puntuale e non manifestamente illogico; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.