Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they challenge fact qualification and recidiva issues precluded by prior appeal waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Karami Hicham and Gharroudi Imad inadmissible de plano. The applicants challenged the factual qualification of the crime and the assessment of recidiva, grounds that were precluded by their prior waiver of appeal on these specific points. Consequently, the Court ruled that cassation remedies are only available for issues regarding the formation of will, prosecutor consent, or illegal sentencing application, none of which were contested here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In cases of settlement in appeal, cassation appeals are inadmissible if they challenge facts or recidiva previously waived, as remedies are limited to will formation, prosecutor consent, and sentencing legality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARAMI HICHAM (CUI 01W0K66) nato il 27/12/1978 GHARROUDI IMAD (CUI 06YT9GU) nato il 01/05/1991 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di Karami Hichann e Gharroudi Imad avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorso sono inammissibili perchè proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si contesta la qualificazione data al fatto ( con l'impugnazione di Gharroudi Imad) e la tenuta del giudizio reso con riguardo alla recidiva ( nel ricorso proposto da Karami Hicham), temi di giudizio preclusi dalla rinunzia ai motivi di appello su tali punti prodromica all'accordo sulla pena validato dalla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.