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Ordinanza — n. 7004/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses appeal claiming Art 69 CP violates Constitution due to lack of specific parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7004/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal by Stefano Camattari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged Article 69 of the Penal Code regarding the equivalence of generic recidivism and specific recidivism without providing specific reference parameters. The Court rejected this claim, citing its own prior rulings that have consistently found such constitutional complaints infondata.

Regesto Legislator

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Art. 69, ultimo comma, cp; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court rejects constitutional complaints against Article 69 of the Penal Code when the appellant fails to provide specific reference parameters or substantive argumentation, as such complaints are deemed manifestly unfounded based on established precedent.

Parole chiave

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constitutional complaint recidivism equivalence Penal Code Article 69 inadmissible appeal lack of parameters manifestly unfounded court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 69, ultimo comma, cp
Art. 616 cod. proc. pen.
29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29723 del 2024
69, ultimo comma, cp che questa Corte, con più arresti ( da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMATTARI STEFANO (CUI 03YAC2G) nato a GENOVA il 01/09/1984 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — (. letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Camattari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a fronte del denegato giudizio di prevalenza delle generiche sulla recidiva di cui all'ad 99 comma 4 cp, ritenute equivalenti, prospetta, senza neppure indicare i parametri di riferimento e senza alcun sviluppo argomentativo, l'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, cp che questa Corte, con più arresti ( da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 2024) ha ritenuto manifestamente infondata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.