Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing generic arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Ieraci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding personal drug use and lack of mitigating circumstances were legally generic and repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the appeal was dismissed because these grounds did not meet the strict requirements for admissibility in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Arguments in a final appeal must be specific and not merely generic repetitions of issues already decided by the lower courts, as such generic claims lack the requisite legal precision to warrant re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACI ANTONINO nato a TAORMINA il 01/09/1995 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Ieraci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, riguardante l'asserito uso personale della sostanza stupefacente ascritta alla disponibilità dell'imputato appare riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, mentre il secondo, inerente la mancata concessione delle attenuanti atipiche, replica profili di genericità già rimarcati dalla sentenza impugnata per la assenza di validi elementi positivi sui quali far riposare una decisione di segno diverso, considerata l'apoditticità e la mancata inconferenza di quelli prospettati dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.