Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproductive of already decided merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised were merely reproductive of issues already fully examined and dismissed by the lower court. The appellant argued for the absence of a concurrent contribution to the detention facts and the violation of Article 697, but the court found these points legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely reproductive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLECCHIA MARIA nato a PALERMO il 02/06/1968 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - --7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Vallecchia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di impugnazione dirette a rivendicare l'assenza di un effettivo contributo concorsuale ascrivibile alla ricorrente rispetto ai fatti di detenzione armi e stupefacente descritti ai capi 1, 2, 3 nonche alla violazione dell'ari 697 descritta al capo 4, eseguiti in concorso con il marito Salvatore Ferrazzano e il figlio Gabriele Ferrazzano sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi daiogiudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna U ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.