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Ordinanza — n. 7000/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on suspended sentence denial due to sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7000/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Felicita Milazzo inadmissible. The appellant argued that the Palermo Court of Appeal failed to grant a conditional suspension of sentence, but the higher court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected as non-censurable, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal regarding the denial of a conditional suspension of sentence is inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines the defense arguments.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence inadmissible appeal sufficient reasoning non-censurable judgment procedural costs Cassation review penal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO FELICITA nato a MARSALA il 11/01/1974 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Felicita Milazzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, nel rendere il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla concessione del beneficio appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.