Cassation court dismisses appeal as claim of sentencing discrepancy is manifestly unfounded and inconsistent with defendant's prior consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the alleged discrepancy between the agreed sentence and the imposed penalty was manifestly unfounded. The defendant had previously expressed consent to the equivalence between generic and recidivist sentencing through a special power of attorney, which the court found consistent with his current stance. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging a sentence based on a non-existent discrepancy between the agreed and imposed penalty is inadmissible if the alleged inconsistency is manifestly unfounded and contradicts the defendant's prior expressed consent to the sentencing equivalence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI GIORGIO nato a CATANIA il 16/03/1995 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Campisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, riguardante una asserita non coincidenza tra la pena concordata in appello e quella irrogata è manifestamente infondata, atteso che il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, posto a fondamento della pena comminata, previo consenso nuovamente espresso dal PG, appare conforme alla volontà espressa dall'imputato tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, manifestata alla udienza del 24 marzo 2025, modificando quella resa in precedenza rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.