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Ordinanza — n. 6997/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6997/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6997/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ALEX nato a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1977 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Rossetto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla presenza dei profili costitutivi anche soggettivi della fattispecie incriminatrice, ex art 334 cp, ascritta al ricorrente mentre l'ultimo attinge la misura del trattamento punitivo irrogato benché la sentenza impugnata, anche sul punto, si sia rilevata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6997/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.

Parole chiave

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sottrazione di una cosa mobile inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento distrazione di valori patrimoniali privazione illegittima della libertà sequestro del veicolo differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ALEX nato a BASSANO DEL GRAPPA il 01/01/1977 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Rossetto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla presenza dei profili costitutivi anche soggettivi della fattispecie incriminatrice, ex art 334 cp, ascritta al ricorrente mentre l'ultimo attinge la misura del trattamento punitivo irrogato benché la sentenza impugnata, anche sul punto, si sia rilevata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.