Cassation appeal dismissed as inadmissible for contesting merits with legally correct arguments under Art. 73 Tus.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giampà Saverio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Bologna Court of Appeal's judgment by arguing that the lower court incorrectly applied Article 73 of the Tuscan Law, preferring one hypothesis over another. The court rejected these grounds because the arguments were legally sound, specific to the defense's claims, and free of logical inconsistencies, having already been properly evaluated by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 l. 15/05/2005 n. 104 (Tus): Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds consist of a contestation of the judgment's merits with arguments that are legally correct, specific, and free of logical incongruities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMPA' SAVERIO nato a LAMEZIA TERME il 29/09/1987 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Giampà Saverio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, sotto il versante di una asserita violazione di legge o di una inadeguatezza della motivazione, contesta il giudizio reso nel configurare ai sensi del primo comma dell'ad 73 Tus in luogo della ipotesi di cui al comma 5 dello stesso articolo sollecitata dalla difesa ribadendo profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.