Cassation appeal dismissed for lack of specificity and repetition of already decided slander claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised lacked necessary specificity and merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant, Fabrizio Cerbini, challenged the second-instance judgment regarding a slander accusation, but the court found his complaints to be legally unfounded and logically inconsistent with the established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely replicate complaints already thoroughly examined and dismissed by the courts of first and second instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBINI FABRIZIO nato a PERUGIA il 25/04/1970 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Cerbini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte con l'unico motivo prospettato oltre a risultare prive della necessaria specificità, finiscono per replicare profili di doglianza, riguardanti la sussistenza dei costituti anche soggettivi della calunnia imputata al ricorrente tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispétto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, valorizzate senza incorrere in violazioni di legge, in travisamenti o in manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.