Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nata Salomao Debora inadmissible because her arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal of Bologna. The court found the appellant's claims regarding resistance under Article 337 of the Penal Code and recidivism to be legally unfounded and inconsistent with the established facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATA SALOMAO DEBORA nato il 28/10/1963 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; '1/4.7 - letto il ricorso proposto nell'interesse di Nata Sqlomao Debora avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo ai presupposti costitutivi oggettivi della resistenza ex art 337 cp imputata alla ricorrente e alle valutazioni rese nel confermare il giudizio sulla recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.