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Ordinanza — n. 6990/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-justified grounds and prescription issues arising post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6990/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Khadraai Lazhar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first two grounds were merely repetitive of arguments already correctly rejected by the lower court on substantive merits, while the third ground regarding prescription was invalid because the limitation period had not yet matured at the time of the contested decision. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already decided by the court of first instance and are not supported by new or different legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds cassation prescription timing error court costs and fines jurisdictional review limits ricusazione del pubblico ministero verosimiglianza della persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADRAAI LAZHAR nato il 08/11/1975 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Khadraai Lazhar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, riguardanti la contestata sussistenza dei presupposti costitutivi delal resistenza ex art 337 cp imputata al ricorrente sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo mette in gioco l'addotta estinzione per prescrizione, nel caso indifferente perché maturata dopo la decisione gravata, alla luce della inammissibilità delle altre doglianze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.