Cassation court dismisses appeal regarding knife carrying, upholding conviction for public danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife in a public place. The appellant argued his justification as a truck driver was credible and that the knife's nature precluded criminal liability, but the court found these claims unsupported by evidence. The decision relied on established precedent requiring specific factual analysis for leniency, which the lower court adequately provided by linking the weapon to potential threats.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the inadmissibility of a leniency plea must be grounded in concrete facts demonstrating a failure of the lower court's reasoning, rather than abstract objections to the evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHAJ ERION nato il 07/04/1977 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso (nel quale è stato convertito il proposto appello); rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di 24 cm., a serramanico, custodito nel vano portaoggetti del bracciolo anteriore guidatore della sua autovettura; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Hoxaj si duole delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito in ordine alla giustificazione del porto da lui offerta nell'occasione che, tuttavia, è stata ritenuta non credibile in ragione delle espletate mansioni lavorative di autotrasportatore, che non comportano l'utilizzo di uno strumento del tipo di quello rinvenuto, custodito, per di più, all'interno dell'autovettura privata dell'imputato; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che il Tribunale ha negato in considerazione del concreto coefficiente di offensività della condotta, avente ad oggetto un bene che non si presta ad essere utilizzato nelle più frequenti attività quotidiane, sì da accreditare la ricostruzione che ne ricollega il porto a finalità di offesa o minaccia; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle