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Ordinanza — n. 6983/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giovanni Lezzi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defendant had formally waived the appeal by granting a special power of attorney to his defense lawyer, who subsequently fulfilled the mandate. Consequently, the court applied the combined provisions of Articles 589 and 591 of the Code of Criminal Procedure to rule the appeal non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; If the accused ritually waives the appeal by granting a special power of attorney to the defense lawyer, the appeal becomes inadmissible.

Parole chiave

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ritual waiver of appeal special power of attorney inadmissibility of appeal defense lawyer mandate procedural costs award facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 20/07/1990 avverso la sentenza del 16/06/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso, AVI./ClUP ant444 (1.4 n(U-, rp • rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso rilasciando procura speciale al difensore che, il 25 settembre 2025, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/2