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Ordinanza — n. 6979/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of personality evolution and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6979/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant probation. The Tribunal of Surveillance rejected the request because the convicted person showed no signs of personality evolution and retained significant social danger, citing pending crimes and a lack of remorse. The Court affirmed that the lower judge's discretionary assessment, based on these facts, was logically sound and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; The Court of Cassation holds that probation denial is valid when the convicted person lacks evidence of personality evolution and poses a continuing social danger, rendering the measure inappropriate for reintegration.

Parole chiave

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probation denial social danger assessment personality evolution reintegration suitability discretionary judgment recidivism prevention Cassation review riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995
244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992
247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURCI CARMELO nato a LAMEZIA TERME il 12/12/1971 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:

è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ; accesso alla più ampia tra le misure alternative alla detenzione in considerazione dell'assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato, desunta dalla scarsa presa di coscienza del disvalore delle gravi condotte accertate nel procedimento conclusosi con l'applicazione di severa pena detentiva, della cui esecuzione si discute, oltre che dalla pendenza per usura e reati di armi, commessi nel 2016 ed aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha, quindi, ritenuto la persistenza di una carica di pericolosità sociale che rende necessaria l'esecuzione della pena in forma adeguatamente restrittiva; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare i dati — il positivo contesto familiare, l'inserimento lavorativo, la palesata disponibilità a svolgere attività riparativa — che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza delle condizioni per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, in tal modo evocando circostanze che, già debitamente allegate innanzi al Tribunale di sorveglianza, sono state ritenute minusvalenti rispetto a quelle, sopra indicate, che inducono a ritenere l'esistenza di una residua pericolosità sociale che non potrebbe essere contenuta ove egli fosse ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale; che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza razionale e tenendo conto anche di quanto emerso in ordine alle concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato ed alla compatibilità tra una misura, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, che garantisce ampi spazi di libertà, e l'immanente pericolo di commissione di nuovi reati; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i