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Ordinanza — n. 6978/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6978/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally presented by the accused rather than signed by a registered defense attorney. The material facts show the petitioner violated Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandate such signatures under penalty of inadmissibility. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Code of Criminal Procedure personal presentation of appeal procedural defect sanction diritto a un difensore legittimazione a ricorrere ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLI FABIO nato a NAPOLI il 26/03/1985 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11