Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete evidence for unitary criminal program.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continuation to the defendant's crimes. The appellant argued that the use of the same firearm proved a unified criminal plan, but the Court found this argument generic and insufficient given the vast time gaps between offenses. The decision emphasized that mere possession of an identical weapon does not establish the necessary premeditation and spatial-temporal contiguity required for legal continuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The rule of continuation requires proof of a unitary criminal program with premeditated offenses, not merely the reuse of tools or generic similarities, as mere possession of an identical weapon across long time intervals fails to demonstrate the necessary original planning and homogeneity of the criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSSETTO JESON nato a SEGRATE il 07/11/1995 avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di PAVIA LXdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Jeson Lossetto è stato condannato, rispettivamente, con le sentenze indicate con i numero 2) e 3), tra di loro già riuniti in forza di precedente ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., e di quelli di detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile e di minaccia grave, commessi il 28 gennaio 2013 ed accertati con sentenza della Corte di appello di Milano, Sezione per i minorenni, del 2 dicembre 2014, del tutto eterogenei, rispetto agli altri (rapine commesse nel settembre e nell'ottobre del 2014), per modalità commissive, movente e collocazione temporale; che il giudice dell'esecuzione ha, in particolare, negato valenza unificante, sotto il profilo dell'anticipata ed unitaria programmazione, all'utilizzo, in tutti i casi, del medesimo fucile; che il ricorrente, ancora con la memoria del 4 novembre 2025, svolge, per contro, censure di tipo essenzialmente confutativo ed affette da intrinseca ed insuperabile genericità, in quanto vedenti, essenzialmente, sulla costante disponibilità dell'arma, che — avuto riguardo, in primis, all'amplissimo iato temporale che separa le vicende criminose — non sono in alcun modo idonee ad evidenziare, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, a comprovare la fallace applicazione delle regole che presiedono, sul piano normativo, all'apprezzamento dei presupposti necessari per riconoscere, in fase esecutiva, la continuazione tra reati accertati in distinte sedi giurisdizionali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore