Italian court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine for procedural abandonment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant had formally renounced the appeal, granting a special power of attorney to their defense lawyer, which legally constituted a withdrawal. Consequently, the court applied provisions of the Code of Criminal Procedure to reject the request and impose financial penalties for the procedural abandonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal renunciation of an appeal by the appellant, effected through a special power of attorney to the defense counsel, results in the inadmissibility of the appeal and entitles the court to order the payment of procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI FABIO nato a SALERNO il 31/10/1985 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso rilasciando procura speciale al difensore che, il 16 novembre 2025, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/