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Ordinanza — n. 6974/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine for procedural abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant had formally renounced the appeal, granting a special power of attorney to their defense lawyer, which legally constituted a withdrawal. Consequently, the court applied provisions of the Code of Criminal Procedure to reject the request and impose financial penalties for the procedural abandonment.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal renunciation of an appeal by the appellant, effected through a special power of attorney to the defense counsel, results in the inadmissibility of the appeal and entitles the court to order the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal special power of attorney inadmissibility of appeal procedural costs criminal procedure code procedural abandonment court fine condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI FABIO nato a SALERNO il 31/10/1985 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso rilasciando procura speciale al difensore che, il 16 novembre 2025, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/