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Ordinanza — n. 6973/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late lawyer withdrawal and violation of preventive measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the lawyer's late notification of withdrawal from hearings and the appellant's violation of a preventive measure. The defense counsel failed to submit the withdrawal declaration two days before the scheduled hearing, violating the self-regulatory code. Furthermore, the appellant's unauthorized nighttime departure constituted a clear breach of the residence obligation under the special surveillance measure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 3 del codice di autoregolamentazione di categoria; Art. 157 c.p.p.: The appeal is inadmissible when a defense lawyer fails to declare withdrawal from hearings within the statutory two-day pre-hearing period, and the appellant violates the residence obligation of a special surveillance measure.

Parole chiave

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late withdrawal declaration preventive measure violation special surveillance residence self-regulatory code inadmissible appeal court costs and fine procedural deadline facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del codice di autoregolamentazione di categoria
Art. 157 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48433 del 10/10/2019
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014
159, in ragione della tipologia di misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) le cui prescrizioni sono state violate (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso: che la comunicazione del difensore di Antonio Del Nobile di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria è pervenuta alla Corte di appello, tramite Cancelleria, alle ore 12.30 del 12 luglio 2024, ovvero dopo la conclusione dell'udienza, intervenuta, secondo quanto annotato nel relativo verbale, alle ore 11:13; che, d'altro canto, qualora pure si stimasse che, come dedotto dal ricorrente, il documento era stato inviato il giorno precedente, la dichiarazione di adesione all'astensione dovrebbe essere, comunque, reputata tardiva, posto che l'art. 3 del codice di autoregolamentazione di categoria, approvato il 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. il 4.01.2008, dispone che, qualora l'adesione non venga dichiarata direttamente dal difensore in udienza, la comunicazione va effettuata con atto scritto tnsmesso o depcsA:ato nella canceileria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni — liberi, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 48433 del 10/10/2019, Celiku, Rv. 277821 - 01) — prima della data stabilita; che parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, afferente alla rilevanza penale della condotta, consistita nell'allontanarsi, in orario notturno, da casa in spregio alla prescrizione connessa alla misura di prevenzione cui il ricorrente era, al tempo, sottoposto, della cui offensività non può in alcun modo dubitarsi, secondo quanto già chiarito dalla Corte di appello, e che è stata correttamente qualifica iS2nsi d'AH:

L urna 2. Ligs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della tipologia di misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) le cui prescrizioni sono state violate (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C