Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6972/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6972/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6972/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIBOV AM1R (CUI 04A5L2F) é3 . /0 i 38:: avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnaH; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine ai primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, che i giudici di merito hanno debitamente indicato le circostanze che li hanno indotti a ritenere che Amir Aribov abbia consapevolmente concorso alla formazione degli atti della cui falsità si discute, onde ineccepibile appare la qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che egli contesta in termini di tangibile genericità; che la censura vertente sulla precisa determinazione dell'epoca di commissione dei reati e sulla consecJente maturazione, in tempo anteriore all'emissione della sentenza nnug n ccc ammissibile perché non proposta, previamente, in sede di appello; che parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione dell'assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità dell'imputato e dell'esistenza, piuttosto, di elementi di segno contrario (utilizzo di alias; denunce per furto in abitazione e violazione di domicilio), laddove il ricorrente lamenta, con il ricorso, che non sia stato adeguatamente valutato il suo leale comportamento processuale; che la decisione impugnata e. dunque„ supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso ci canon che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, Le principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 6972/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte documenti attendibili allegazioni d'asilo contraddittorie accertamento inesatto dei fatti allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
dunque„ supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso ci canon che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
e, in specie, Le principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIBOV AM1R (CUI 04A5L2F) é3 . /0 i 38:: avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnaH; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine ai primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, che i giudici di merito hanno debitamente indicato le circostanze che li hanno indotti a ritenere che Amir Aribov abbia consapevolmente concorso alla formazione degli atti della cui falsità si discute, onde ineccepibile appare la qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che egli contesta in termini di tangibile genericità; che la censura vertente sulla precisa determinazione dell'epoca di commissione dei reati e sulla consecJente maturazione, in tempo anteriore all'emissione della sentenza nnug n ccc ammissibile perché non proposta, previamente, in sede di appello; che parimenti manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato in considerazione dell'assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità dell'imputato e dell'esistenza, piuttosto, di elementi di segno contrario (utilizzo di alias; denunce per furto in abitazione e violazione di domicilio), laddove il ricorrente lamenta, con il ricorso, che non sia stato adeguatamente valutato il suo leale comportamento processuale; che la decisione impugnata e. dunque„ supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso ci canon che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, Le principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, pertanto, de,re esse:e Cfch .era'(a a nammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ncorrente a pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere ie. colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.