Cassation appeal dismissed as inadmissible because only appeals against acquittal orders are permitted under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower judge had refused a request for non-prosecution and instead ordered new investigations, which the appellant sought to challenge. The Court ruled that such appeals are strictly limited to acquittal orders or specific nullity cases, making this procedural path unavailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595, comma 1, n. 1, c.p.p.; Art. 409, comma 6, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against preliminary investigation orders refusing non-prosecution are inadmissible, as the remedy is reserved exclusively for acquittal judgments or specific nullity exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TOTO' nato a NISCEMI il 02/05/1965 avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata nel procedimento penale promosso nei confronti di Totò Amato ed ha demandato al pubblico ministero il compimento di nuove indagini; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 - 01); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i