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Ordinanza — n. 6963/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment plea due to insufficient motivation and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6963/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision because the agent's conduct was not minimally offensive, citing past violations. The court rejected this, noting the appellant's arguments were generic and failed to address the specific statutory criteria for leniency, while the lower court's implicit rejection of the plea satisfied the required motivation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance must provide adequate reasoning when denying a plea of non-punishment, evaluating specific factors like conduct mode and culpability; such reasoning is satisfied if the judgment implicitly excludes the possibility of the act being particularly lenient without explicit separate discussion.

Parole chiave

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non-punishment plea particular leniency insufficient motivation appeal inadmissibility special surveillance court costs procedural requirements contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, comma 1 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE NICOLA nato a ANDRIA il 19/08/1977 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo, Nicola Abruzzese, condannato in entrambi i gradi di merito per essersi allontanato dal Comune di Andria in violazione dell'obbligo di soggiorno connesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui egli era, al tempo, sottoposto, si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalla spregiudicatezza mostrata dall'agente — già protagonista, in passato, di altra violazione alle prescrizioni derivanti dallo status di sorvegliato speciale — nell'introdursi, a bordo del veicolo condotto da altro soggetto, sulla rete autostradale e portarsi, quindi, nel territorio di altro comune, ove è stato sottoposto a controllo; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuìtà del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm