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Ordinanza — n. 6962/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fine calculation error as rounding difference is legally insignificant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6962/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged error in the fine calculation amounted to a negligible rounding difference of 0.66 euros. The appellant argued for a different quantification, but the court found the appellate court correctly determined the total fine of 1,066.66 euros based on the chosen procedure. Consequently, the court ruled that such a trivial discrepancy does not affect the legality of the decision and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A minor rounding error in the calculation of a pecuniary penalty that does not alter the substantive amount or affect the legality of the decision renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal negligible rounding error pecuniary penalty legal insignificance Court of Cassazione procedural dismissal court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI SANTINO nato a TRANI il 28/11/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente \(—G111114 –Olivieri denuncia la difforme quantificazione, rispettivamente nella parte motiva e nel dispositivo, della pena pecuniaria che gli è stata irrogata; v che, tuttavia, dall'esame del provvedimento e del verbale di udienza del 15 aprile 2024 risulta che, in realtà, la pena pecuniaria è stata correttamente determinata in euro 1066,66 (così ridotta, per la scelta del rito, quella di 1.600 euro, complessivamente stabilita per tutti i reati in contestazione) e che, nella motivazione, la Corte di appello ha operato un arrotondamento per difetto, nella trascurabile misura di euro 0,66, che non incide sulla legittimità della decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20