Italian Court dismisses appeal on fine calculation error as rounding difference is legally insignificant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged error in the fine calculation amounted to a negligible rounding difference of 0.66 euros. The appellant argued for a different quantification, but the court found the appellate court correctly determined the total fine of 1,066.66 euros based on the chosen procedure. Consequently, the court ruled that such a trivial discrepancy does not affect the legality of the decision and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A minor rounding error in the calculation of a pecuniary penalty that does not alter the substantive amount or affect the legality of the decision renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI SANTINO nato a TRANI il 28/11/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente \(—G111114 –Olivieri denuncia la difforme quantificazione, rispettivamente nella parte motiva e nel dispositivo, della pena pecuniaria che gli è stata irrogata; v che, tuttavia, dall'esame del provvedimento e del verbale di udienza del 15 aprile 2024 risulta che, in realtà, la pena pecuniaria è stata correttamente determinata in euro 1066,66 (così ridotta, per la scelta del rito, quella di 1.600 euro, complessivamente stabilita per tutti i reati in contestazione) e che, nella motivazione, la Corte di appello ha operato un arrotondamento per difetto, nella trascurabile misura di euro 0,66, che non incide sulla legittimità della decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20