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Ordinanza — n. 6961/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating previously rejected criminal execution issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6961/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Umberto Nicoletti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the new arguments merely repeated themes already introduced and negatively evaluated in a prior rejected execution request. Consequently, the appeal was dismissed under Article 666 of the Code of Criminal Procedure for attempting to re-litigate the same issues.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely re-proposes themes already introduced and rejected in a previous request, as this constitutes an abuse of process.

Parole chiave

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criminal execution appeal re-litigation of rejected issues abuse of process Article 666 Code inadmissible appeal condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
37715 dell'Il luglio 2024), onde ineccepibile si palesa, in definitiva, l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 666, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 37715 dell'11 luglio 2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI UMBERTO nato a LECCE il 09/01/1977 avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; IL1 gfttalcr; Visti gli atti dm:dei:ara impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'istanza di Umberto Nicoletti, che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile, è connotata da un oggetto più ristretto rispetto a quella precedente, che era estesa anche ad una sentenza ulteriore rispetto alle due con le quali sono stati accertati i reati che il ricorrente assume essere espressione del medesimo disegno criminoso; che le, pur insistite ed articolate, obiezioni difensive, riproposte e sviluppate con i motivi nuovi depositati il 4 novembre 2025, non valgono a scardinare la tenuta del provvedimento contestato, imperniato sul rilievo dell'identità, quanto ai reati interessati da entrambi i procedimenti, delle questioni poste in ciascuno di essi; che, d'altro canto, la circostanza che, nel primo procedimento di esecuzione, il prospettato, unico disegno criminoso abbracciava, secondo l'impostazione dell'istante, anche altre manifestazioni criminali non autorizza diverse conclusioni, atteso, in specie, che con la più recente istanza sono stati riproposti, per quanto consta, temi già introdotti con quella precedente e negativamente valutati dal giudice dell'esecuzione (avverso la cui decisione è stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 37715 dell'Il luglio 2024), onde ineccepibile si palesa, in definitiva, l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che sanziona con l'inammissibilità la richiesta che si risolva nella mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos