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Ordinanza — n. 6958/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against supervision court's declaration of ineffectiveness of probation due to lack of housing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6958/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Supervision Court's decision to invalidate the probation measure due to the convict's lack of housing and employment. The convict argued that he had provided documentation for a residence in Mompiano and a job offer in Rodengo Saiano, but the Supervision Court found these claims unproven at the hearing. The Court ruled that the appeal failed because the convict did not substantiate these claims during the proceedings that led to the ineffectiveness declaration.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; The probation measure requires the convicted person to have a suitable domicile; failure to prove this renders the measure ineffective, and appeals based on unproven claims are inadmissible.

Parole chiave

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affidamento in prova disponibilita' abitativa inefficacia provvedimento inammissibilita' ricorso rieducazione criminale verosimiglianza dei motivi d'asilo prova dell'indigenza prova dell'apolidia

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995
244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992
247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADL YOUSSEF nato il 07/07/1972 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:

è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere ammesso Youssef Fadi all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'espiazione della pena di un anno di reclusione e 1.200 euro di multa, ha successivamente dichiarato l'inefficacia del provvedimento in ragione della sopravvenuta indisponibilità, in capo al condannato, del domicilio in origine indicato e dell'assenza di congruo riscontro documentale in ordine alla soluzione abitativa e lavorativa irritualmente prospettata all'udienza all'uopo fissata; che il provvedimento impugnato si sottrae alle censure del ricorrente, posto, in punto di fatto, che egli, per quanto risulta dal verbale di udienza del 5 giugno 2025, non accompagnò, in quella sede, l'indicazione della residenza in Mompiano con l'allegazione di documentazione dimostrativa della disponibilità dell'alloggio né, tantomeno, dell'opportunità lavorativa che, a suo dire, gli era stata offerta, e, in diritto, che «L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01), sicché, correttamente, il Tribunale di sorveglianza ha preso atto, prima dell'inizio di esecuzione della misura alternativa, della sopravvenuta insussistenza dei relativi presupposti e ne ha, di conseguenza, dichiarato l'inefficacia (anziché, va, per completezza, aggiunto, la revoca, che consegue alla inidoneità, ritenuta nel corso dell'esecuzione, del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo e produce gli effetti previsti dall'art. 58-quater, secondo e terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare la rilevanza, nell'ottica considerata, delle informazioni da lui fornite in ordine alla disponibilità di un alloggio in Mompiano ed all'assunzione da parte di un'impresa di Rodengo Saiano che però, si ribadisce, non sono state compiutamente esposte nel corso dell'udienza al cui esito è stata adottata l'ordinanza impugnata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav