Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6955/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order regarding criminal continuability due to lack of unitary criminal program evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to apply the legal institution of criminal continuability. The lower court found the offenses lacked the necessary unity of criminal program, citing significant temporal gaps, different execution methods, and distinct accomplices. The appellant's arguments were rejected as generic and insufficient to prove the requisite premeditation and homogeneity of the crimes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuability in execution proceedings requires concrete indicators of a unitary criminal program, such as temporal contiguity and homogeneity of offenses, rather than mere presumptions of a life patterned toward crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuability unitary criminal program execution proceedings temporal contiguity homogeneity of offenses premeditation requirement inadmissible appeal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 17/08/1976 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati di associazione a delinquere, falso e truffa per cui Massimiliano Gargiulo è stato condannato con tre sentenze ponendo l'accento sulle differenti modalità esecutive delle manifestazioni criminali, sull'ampio iato temporale (addirittura eclatante, per quanto concerne, in specie, il più recente episodio, giunto a sei anni di distanza da quello precedente) che le separa, sulla diversità dei correi con cui l'istante ha, di volta in volta, concorso, sulla non riconducibilità delle iniziative criminali accertate con le sentenze indicate ai nn.

1) e 3) al programma criminoso dell'associazione per cui egli ha riportato condanna con la sentenza n. 2), sull'estemporaneità ed imprevedibilità delle vicende da cui è scaturita la commissione dei reati di cui alle sentenze nn.

1) e 3); che il ricorrente svolge, per contro, censure di tipo essenzialmente confutativo ed affette da intrinseca ed insuperabile genericità, in quanto vertenti esclusivamente sulla omogenea offensività dei delitti, peraltro consumati in un contesto territoriale circoscritto, nonché sulla costante finalità di locupletazione ad essi sottesa; che le doglianze articolate con il ricorso non sono in alcun modo idonee ad evidenziare, nella decisione impugnata, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà né, tantomeno, a comprovare la fallace applicazione delle regole che presiedono, sul piano normativo, all'apprezzamento dei presupposti necessari per riconoscere, in fase esecutiva, la continuazione tra reati accertati in distinte sedi giurisdizionali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor