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Ordinanza — n. 6953/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petition was personally signed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner, Giuseppe Zito, personally signed the appeal document, violating mandatory procedural requirements that mandate such filings be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court rejected the petition without examining its merits and imposed financial penalties for the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal is inadmissible if presented personally by the accused rather than being signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement registered defense attorney procedural defect court costs and fine procedura di gratuito patrocinio patrocinio obbligatorio colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a MARTINA FRANCA il 03/06/1978 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/