Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petition was personally signed by the accused instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner, Giuseppe Zito, personally signed the appeal document, violating mandatory procedural requirements that mandate such filings be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court rejected the petition without examining its merits and imposed financial penalties for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal is inadmissible if presented personally by the accused rather than being signed by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a MARTINA FRANCA il 03/06/1978 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/11/