Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6951/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under Italian procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6951/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petitioner personally submitted the request without the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the defense argued the request qualified as a specific rights claim rather than a generic one, the court found this distinction irrelevant to the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal regarding a supervision order is inadmissible if presented personally by the accused without the mandatory signature of a registered defense attorney, regardless of the substantive legal characterization of the underlying request.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature supervision order procedure personal submission defect Italian criminal procedure code diritto soggettivo legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 35, Legge 26 luglio 1975, n. 354
272010); che il precedente rilievo non è scalfito dalle obiezioni sollevate, con memoria del 7 novembre 2025, dal difensore di Turiano — il quale si duole dell'operata qualificazione giuridica dell'istanza ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 35-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354
272010); che il precedente rilievo non è scalfito dalle obiezioni sollevate, con memoria del 7 novembre 2025, dal difensore di Turiano — il quale si duole dell'operata qualificazione giuridica dell'istanza ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 1, n. 22967 del 30/04/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 Zeffir° avversofuldditiagiM del 23/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; it decreti Visti gli atti e rdir7à7q oi impugnato; letti i motivi del ricorso, così qualificato il reclamo proposto da Francesco Turiano avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il 23 luglio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., della richiesta di essere autorizzato all'acquisto ed alla detenzione di una pinzetta in metallo, in quanto meramente iterativa di altra già disattesa con provvedimento definitivo; rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che il precedente rilievo non è scalfito dalle obiezioni sollevate, con memoria del 7 novembre 2025, dal difensore di Turiano — il quale si duole dell'operata qualificazione giuridica dell'istanza ai sensi dell'art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè come reclamo generico, anziché del successivo art. 35-bis, ossia in termini di dedotta lesione di diritti soggettivi, sindacabile in sede giurisdizionale — che non tangono il profilo che ha indotto il Magistrato di sorveglianza a sancire l'inammissibilità della più recente richiesta e che, peraltro, trovano smentita nella decisione resa dalla Sez. 1, di questa Corte con la sentenza n. 22967 del 30/04/2024, emessa a conclusione del procedimento innescato dall'istanza originaria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così