Italian Court dismisses appeal on false name registration, ruling facts prove subjective intent for re-entry ban violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating the re-entry ban. The appellant argued subjective ignorance of the ban's meaning, but the court found his decades of residence, language proficiency, and prior similar offenses demonstrated clear awareness. Consequently, the court rejected the claim of particular leniency and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must explicitly justify the denial of non-prosecution by evaluating specific factors like conduct severity and culpability, or implicitly exclude leniency through the qualitative description of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUDI ABDELGHANI nato il 10/06/1986 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, Messaoudi articola contestazioni, riferite all'elemento soggettivo del reato, che non tengono conto degli ampi rilievi svolti dalla Corte di appello, che ha chiarito come egli, presente in Italia da decenni e capace di esprimersi correttamente in italiano, ha senz'altro compreso il significato e la portata del divieto di reingresso da lui violato, conseguente all'espulsione, posto, tra l'altro, che egli ha riportato precedente pena, su sua richiesta, per analoga condotta e che, nella fattispecie in contestazione, egli si è registrato in albergo sotto falso nome, ciò che dimostra la sua consapevolezza di ciò che sarebbe accaduto qualora avesse declinato correttamente le proprie generalità; rilevato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito ha enunciato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l'altro, alle modalità oggettivamente insidiose della condotta accertata, commessa declinando generalità fittizie allo scopo di eludere i controlli delle autorità ed in assenza di plausibili giustificazioni di ordine personale o familiare; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle