Court dismisses appeal for early release due to personal filing instead of required lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the request for early release, violating mandatory procedural rules requiring a registered lawyer's signature. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the claim, and the defendant argued for personal submission despite the statutory requirement. The court ruled that the lack of a lawyer's signature rendered the appeal procedurally void and non-compliant with the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; appeals for early release must be signed by a registered defense lawyer, and personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
&seguente etD) r.! mtA sul ricorso proposto da: SPINACORONA MATTIA VINCENZO nato a ALESSANDRIA il 19/03/1987 t, P9r,eige avverso 1=1ICZO del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato — avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto in materia di liberazione anticipata — personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/1